Si comunica a tutti i presidenti dei gruppi associati all’Ucis che in data 02.08.2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo specificato in oggetto concernente la riforma del c.d. “terzo settore“. Il decreto introduce interessanti novità volte a sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva,
di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.
Il Consiglio Direttivo Ucis, alla luce delle disposizioni emanate, farà un’attenta analisi dei contenuti dello Statuto e del regolamento recentemente emanato per valutarne la corretta conformazione alle norme appena emanate dal legislatore.
Per quanto sopra si invitano i presidenti ed i consigli direttivi delle associazioni tesserate all’Ucis ad un approfondimento del contenuto del Decreto emanato e ad un’analisi della propria associazione con particolare riferimento ai documenti associativi, agli organi sociali ed all’iscrizione ai registri obbligatori (incluso quello di Protezione Civile non direttamente menzionato nella norma in oggetto).
Coi suoi 104 articoli raggruppati in 12 titoli, il nuovo codice spazia dal disciplinare gli enti del terzo settore in generale (Titolo II), il volontariato e la relativa attività (Titolo III), associazioni e fondazioni del terzo settore (Titolo IV), fino alle particolari categorie di enti quali le associazioni di promozione sociale e gli enti filantropici.
Viene inoltre istituito il registro unico nazionale del terzo settore (Titolo VI) quale nuovo obbligo amministrativo per gli enti, nonché regolamentati gli aspetti tributari e fiscali (ad esempio per la contabilità è istituito un nuovo regime forfettario riservato agli enti del terzo settore non commerciali e vengono definite nuove regole per la redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale) e, infine, vengono inserite nuove disposizioni e procedure in tema di controlli (Titolo XI).
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 risulteranno operative le norme in tema di social bonus, le regole sulle imposte indirette e sui tributi locali, le deduzioni e le detrazioni per erogazioni di carattere liberale.
Più in dettaglio, è stato istituito un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del terzo settore non commerciali che hanno presentato un progetto per il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata a loro assegnati.
Seppur il codice sia in vigore da oggi, al Ministero del Lavoro è stato riservato un anno di tempo per emanare il relativo decreto attuativo.
Dovrà infatti essere data completa operatività al Registro unico nazionale del Terzo settore il quale accoglierà, in luogo dei differenti registri già vigenti, tutti gli enti che intendano accedere ai benefici previsti nel Codice stesso.
Gli articoli da 98 a 104 del Codice, contengono la disciplina transitoria, in conformità della quale: continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del decreto legislativo in esame, nel termine di mesi diciotto dalla data della sua entrata in vigore; il requisito dell’iscrizione al Registro del Terzo settore si intende soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.
Fonte Sito UCIS
Ago 10 2017
CODICE DEL TERZO SETTORE – D.Lgs. 03.07.17 nr. 117
Si comunica a tutti i presidenti dei gruppi associati all’Ucis che in data 02.08.2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo specificato in oggetto concernente la riforma del c.d. “terzo settore“. Il decreto introduce interessanti novità volte a sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva,
di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.
Il Consiglio Direttivo Ucis, alla luce delle disposizioni emanate, farà un’attenta analisi dei contenuti dello Statuto e del regolamento recentemente emanato per valutarne la corretta conformazione alle norme appena emanate dal legislatore.
Per quanto sopra si invitano i presidenti ed i consigli direttivi delle associazioni tesserate all’Ucis ad un approfondimento del contenuto del Decreto emanato e ad un’analisi della propria associazione con particolare riferimento ai documenti associativi, agli organi sociali ed all’iscrizione ai registri obbligatori (incluso quello di Protezione Civile non direttamente menzionato nella norma in oggetto).
Coi suoi 104 articoli raggruppati in 12 titoli, il nuovo codice spazia dal disciplinare gli enti del terzo settore in generale (Titolo II), il volontariato e la relativa attività (Titolo III), associazioni e fondazioni del terzo settore (Titolo IV), fino alle particolari categorie di enti quali le associazioni di promozione sociale e gli enti filantropici.
Viene inoltre istituito il registro unico nazionale del terzo settore (Titolo VI) quale nuovo obbligo amministrativo per gli enti, nonché regolamentati gli aspetti tributari e fiscali (ad esempio per la contabilità è istituito un nuovo regime forfettario riservato agli enti del terzo settore non commerciali e vengono definite nuove regole per la redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale) e, infine, vengono inserite nuove disposizioni e procedure in tema di controlli (Titolo XI).
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 risulteranno operative le norme in tema di social bonus, le regole sulle imposte indirette e sui tributi locali, le deduzioni e le detrazioni per erogazioni di carattere liberale.
Più in dettaglio, è stato istituito un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del terzo settore non commerciali che hanno presentato un progetto per il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata a loro assegnati.
Seppur il codice sia in vigore da oggi, al Ministero del Lavoro è stato riservato un anno di tempo per emanare il relativo decreto attuativo.
Dovrà infatti essere data completa operatività al Registro unico nazionale del Terzo settore il quale accoglierà, in luogo dei differenti registri già vigenti, tutti gli enti che intendano accedere ai benefici previsti nel Codice stesso.
Gli articoli da 98 a 104 del Codice, contengono la disciplina transitoria, in conformità della quale: continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del decreto legislativo in esame, nel termine di mesi diciotto dalla data della sua entrata in vigore; il requisito dell’iscrizione al Registro del Terzo settore si intende soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.
Fonte Sito UCIS
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