la tutela dell’incolumità pubblica dalle aggressioni sarà disciplinata dall’ordinanza ministeriale firmata dal Sottosegretario alla Veterinaria Paolo Fadda.
Dal 6 settembre e per dodici mesi la tutela dell’incolumità pubblica dalle aggressioni è disciplinata dall’ordinanza ministeriale firmata dal Sottosegretario alla Veterinaria Paolo Fadda.
Continua a sussistere la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari.
Questa la premessa all’ordinanza ministeriale del 6 agosto, vigente dal 6 settembre per 12 mesi, che all’articolo 1 individua nel proprietario il responsabile – “sempre”- del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale.
La disciplina normativa
L’ordinanza vige temporanemente, “in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull’imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacita’ di gestione degli animali“.
La durata dell’Ordinanza è limitata a 12 mesi “stante la pendenza dell’iter” del DDL Lorenzin. L’Ordinanza si richiama al Consiglio dei Ministri che, nella seduta del 26 luglio 2013, ha approvato un disegno di legge recante, tra l’altro, delega per la disciplina della tutela dell’incolumità personale dall’aggressione di cani (art. 21).
Responsabilità del proprietario e del detentore
Il proprietario di un cane è “sempre responsabile” del suo benessere e della sua conduzione e “risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso”. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
Obblighi del proprietario e del detentore: ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
- utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
- portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
- affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche’ sulle norme in vigore;
- assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
- Inoltre, chiunque conduca il cane in ambito urbano deve raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Il patentino
Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino.
I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facoltà di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale.
Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita’ pubblica veterinaria, istituito presso l’Izsler.
La formazione obbligatoria
A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l’obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
I compiti del veterinario libero professionista
Il veterinario privato informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica.
I Servizi Veterinari
A seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario. Inoltre, i servizi veterinari, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale; infine i servizi veterinari tengonoun registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività.
La polizza di responsabilità civile
I proprietari dei cani inseriti nel registro dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.
Sono esclusi, in tutto o in parte, dal campo di applicazione dell’ordinanza, i cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco; i cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili; i cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.
anmvioggi
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Set 11 2014
Aggressioni canine: una nuova ordinanza valida per 12 mesi
la tutela dell’incolumità pubblica dalle aggressioni sarà disciplinata dall’ordinanza ministeriale firmata dal Sottosegretario alla Veterinaria Paolo Fadda.
Dal 6 settembre e per dodici mesi la tutela dell’incolumità pubblica dalle aggressioni è disciplinata dall’ordinanza ministeriale firmata dal Sottosegretario alla Veterinaria Paolo Fadda.
Continua a sussistere la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari.
Questa la premessa all’ordinanza ministeriale del 6 agosto, vigente dal 6 settembre per 12 mesi, che all’articolo 1 individua nel proprietario il responsabile – “sempre”- del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale.
La disciplina normativa
L’ordinanza vige temporanemente, “in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull’imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacita’ di gestione degli animali“.
La durata dell’Ordinanza è limitata a 12 mesi “stante la pendenza dell’iter” del DDL Lorenzin. L’Ordinanza si richiama al Consiglio dei Ministri che, nella seduta del 26 luglio 2013, ha approvato un disegno di legge recante, tra l’altro, delega per la disciplina della tutela dell’incolumità personale dall’aggressione di cani (art. 21).
Responsabilità del proprietario e del detentore
Il proprietario di un cane è “sempre responsabile” del suo benessere e della sua conduzione e “risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso”. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
Obblighi del proprietario e del detentore: ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
Il patentino
Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino.
I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facoltà di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale.
Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita’ pubblica veterinaria, istituito presso l’Izsler.
La formazione obbligatoria
A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l’obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
I compiti del veterinario libero professionista
Il veterinario privato informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica.
I Servizi Veterinari
A seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario. Inoltre, i servizi veterinari, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale; infine i servizi veterinari tengonoun registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività.
La polizza di responsabilità civile
I proprietari dei cani inseriti nel registro dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.
Sono esclusi, in tutto o in parte, dal campo di applicazione dell’ordinanza, i cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco; i cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili; i cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.
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